INCENTIVI PER L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA PER LE IMPRESE

Il Decreto Ministeriale 13 novembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024, introduce una misura agevolativa a sostegno delle PMI per investimenti in autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il provvedimento si inserisce nell’Investimento 16 del PNRR, “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU”. La dotazione finanziaria è di 320 milioni di euro, con riserve specifiche: il 40% delle risorse è destinato a progetti nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e un ulteriore 40% è riservato a micro e piccole imprese.

Chi può partecipare

Le agevolazioni sono rivolte a PMI italiane iscritte al Registro delle imprese, con solidità economica e finanziaria. Sono escluse le imprese operanti nei settori carbonifero, agricolo, pesca e acquacoltura e in attività non conformi ai principi ambientali (DNSH).

Cosa finanzia il contributo

I fondi coprono:

  • Impianti fotovoltaici e mini eolici, comprese installazione e avviamento.
  • Tecnologie digitali per il funzionamento degli impianti.
  • Sistemi di accumulo (almeno il 75% dell’energia deve provenire dall’impianto rinnovabile).
  • Diagnosi energetica preliminare (se non obbligatoria per l’azienda).

Entità del contributo

  • 40% per piccole imprese e 30% per medie imprese sugli impianti e tecnologie digitali.
  • 30% per i sistemi di accumulo.
  • 50% per la diagnosi energetica, fino al 3% delle spese ammissibili.

Gli investimenti devono essere tra 30.000 e 1.000.000 di euro e completati entro 18 mesi dall’approvazione.

Requisiti per accedere

  • Gli investimenti devono iniziare dopo la presentazione della domanda.
  • Gli impianti devono essere installati su edifici esistenti destinati all’attività produttiva.
  • L’energia prodotta deve essere autoconsumata, con eventuale cessione del surplus.
  • È necessaria una diagnosi energetica preliminare per il corretto dimensionamento.
  • Devono essere rispettate le normative urbanistiche e ambientali.

Come vengono valutate le domande

Le richieste saranno selezionate in base a criteri come:

  • Maggiore capacità di produzione energetica rispetto al fabbisogno aziendale.
  • Percentuale di impianti registrati nel Registro delle tecnologie fotovoltaiche.
  • Sostenibilità economica dell’investimento.
  • Possesso di certificazioni ambientali.

Punteggi aggiuntivi saranno assegnati alle PMI con rating di legalità e certificazione di parità di genere.

Cumulabilità e presentazione della domanda

I contributi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato sugli stessi costi, ma possono essere combinati con incentivi diversi, senza superare il 100% del costo.

Le modalità di presentazione delle domande saranno definite con un decreto e pubblicate sui siti MIMIT (www.mimit.gov.it) e INVITALIA (www.invitalia.it).

AGEVOLAZIONI FISCALI NAZIONALI

Privato

Per un cliente privato che acquisti il nostro mini eolico verticale, è possibile avere una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta entro un limite di euro 96.000 (Iva compresa) in dieci anni.
Ad esempio, nel caso di una spesa di €60.000 è possibile detrarne 30.000, pari a €3.000 all’anno per 10 anni. Il tutto direttamente nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, a condizione che il pagamento della fattura venga eseguito tramite bonifico “parlante”.
Tale detrazione è consentita sulla base dell’art. 16-bis lettera h) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in quanto è contemplata nel caso di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. E’ necessario compilare ed inviare la comunicazione definita “mini-Enea”.

Azienda

Per un’azienda il costo di acquisto della turbina eolica è deducibile ordinariamente dal reddito d’impresa, annualmente, con la procedura dell’ammortamento.
L’acquisto gode inoltre del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi del 10% sul prezzo pagato.
Tale importo è compensabile direttamente nel modello F24 in tre quote annuali (una sola quota se i ricavi della società sono inferiori ad euro 5.000.000). Nella fattura dovrà essere indicata la dicitura “Beni agevolabili art. 1 commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

I nostri impianti microeolici sono ammissibili tra i beni d’investimento previsti dal PIANO TRANSIZIONE 5.0

Per maggiori dettagli sul credito d’imposta, vi rimandiamo alla normativa in vigore, in particolare DL 2 Marzo 2024, n.19.

Con un fondo di 6,3 miliardi di euro per le imprese, il Piano Transizione 5.0 incentiva gli investimenti in tecnologie digitali che permettono un significativo risparmio energetico. Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite leasing finanziario.

E’ possibile combinare questi investimenti con sistemi per la generazione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, tali sono i nostri micro eolici smart ENESSERE, e con attività di formazione.

La misura in sintesi

– Soggetti beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica.

– Risorse disponibili: Le risorse stanziate ammontano a 6,3 miliardi di euro, che, sommati ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di Bilancio, raggiungono una quota pari a 13 miliardi di euro da spendere nel biennio interessato.

– Investimenti agevolati: Per richiedere il contributo sarà necessario presentare:

  • un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall’investimento almeno del 5%);
  • basato esclusivamente sui beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software), nuovi, tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica (c.d. beni Industria 4.0 di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

– Riconoscimento del beneficio: Si tratta di un credito d’imposta automatico, senza valutazioni preliminari.

– Misura del credito d’imposta: Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

– Maggiorazioni in caso di risparmi energetici significativi: La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

– Utilizzo del bonus: Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in un’unica rata, presentando il modello F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

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